Contesto Legislativo
LEGGE 4/2013
LA CONFEDERAZIONE OPERA NEL CONTESTO DELLE FORME AGGREGATIVE PREVISTE DELLA LEGGE DELLO STATO N.4-2013
La Legge 4:2013 rappresenta un inquadramento nella definizione delle professioni non riconosciute, cioè quelle senza albo e non ordinistiche. La Legge è principalmente orientata alle Associazioni di natura privatistica riferite alle professioni non regolamentate e non concede alcun vincolo di rappresentanza esclusiva della professione specifica, lasciando cosi sussistere la possibilità che ne esistano varie per la medesima figura. Inoltre la Legge specifica che il singolo professionista può operare anche senza far parte di alcuna associazione ma è demandato a informare che opera nel contesto specifico delle professioni libere. È importante sottolineare che le professioni libere non possono operare in materia di competenza delle professioni strutturate in ordini e collegi come, per esempio, avvocati, commercialisti, medici o, nel caso specifico del turismo di avventura, le guide alpine, che ne hanno l’esclusività. Contravvenire a tali requisiti chiama in causa il reato di esercizio abusivo di una professione (Art.348 C.P.).
La norma ISO 21102 cita espressamente che per il profilo di guida del turismo di avventura, è necessario sempre verificare, per gli specifici ambiti, se in un determinato Stato vi è una regolamentazione vincolante.
In Italia, per esempio, una figura rappresentativa del turismo d’avventura è la Guida Alpina, tale professione è riservata (Legge dello Stato n. 6 – 1989) e quindi la norma ISO 21102 e la relativa certificazione di guida del turismo di avventura, è possibile solo per coloro che sono già autorizzati per legge a svolgere tale attività e cioè le figure professionali inserite nei Collegi Guide Alpine (Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine, Accompagnatori media Montagna, Guide Vulcanologiche) .
La certificazione è quindi volontaria ed è in questo caso un elemento distintivo e di riconoscimento ulteriore a livello internazionale ed anche nazionale a garanzia dell’utenza, ma non necessario ai fini dell’esercizio della professione in quanto il professionista, in questo caso, è già autorizzato per legge.
Se invece si considera nell’ambito del turismo di avventura per esempio la guida cicloturistica (professione libera), nel caso di un soggetto certificato, l’unico registro pubblico valido ai sensi della Legge 4:2013 è il registro di Accredia (Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo) ove vengono riportati i nominativi di tutte le persone certificate da un Ente di Certificazione accreditato Accredia per la ISO 21102.
Attenzione che la certificazione non costituisce un sistema di accesso al mondo del lavoro, in quanto trattandosi di professioni libera, l’accesso è aperto a chiunque.
La certificazione è invece uno strumento di garanzia ulteriore per il mercato e un sistema di conferma non autoreferenziale, ma di terza parte, quindi indipendente, di una professionalità acquisita.